Accordo›Titolo III
Art. 31
Cooperazione in materia di promozione degli investimenti
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di promozione degli investimenti
1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.
2. La cooperazione potrà riguardare:
a) la promozione di meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunità in questo settore;
b) l'elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti in entrambe le regioni, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi centroamericani, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti;
c) la semplificazione delle procedure amministrative;
d) lo sviluppo di strumenti per la creazione di joint ventures.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-31