Accordo›Titolo III
Art. 41
Cooperazione in materia di salute
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di salute
1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario e la loro sicurezza alimentare.
2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge altri settori, quali l'istruzione e la gestione delle reti idriche e dei sistemi fognari. A tale proposito, le Parti intendono potenziare e sviluppare i partenariati che coinvolgono altri settori oltre a quello sanitario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, per esempio quelli relativi alla lotta contro l'Aids, la malaria, la tubercolosi ed altre malattie epidemiche. Per affrontare i problemi e i diritti in materia di salute sessuale in modo corretto dal punto di vista delle questioni di genere e per sensibilizzare i giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate, sono necessari partenariati con la società civile, le ONG e il settore privato, a condizione di non violare le leggi e la sensibilità culturale dei paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-41