Accordo›Titolo III
Art. 42
Cooperazione sociale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione sociale
1. Le Parti decidono di cooperare allo scopo di stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella società. Un'attenzione particolare sarà accordata alla necessità di eliminare le disparità di trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente sul territorio dell'altra Parte.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico e decidono di dare priorità ai problemi dell'occupazione, degli alloggi e degli insediamenti umani, conformemente alle rispettive politiche e disposizioni costituzionali, e alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.
3. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nei settori summenzionati.
4. Se opportuno, e nel rispetto delle rispettive procedure, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e la sua controparte centroamericana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-42