Accordo›Titolo III
Art. 47
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità connessa
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità connessa
1. In base al principio della condivisione delle responsabilità, le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito è finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenire e ridurre la produzione, il traffico e il consumo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni e organismi internazionali. Senza pregiudicare il funzionamento degli altri strumenti di cooperazione, le Parti concordano che a tale scopo verrà utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.
2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:
a) programmi di prevenzione dell'abuso di droghe, in particolare all'interno di gruppi vulnerabili e ad alto rischio;
b) progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e di reinserimento nella società;
c) progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia in America centrale;
d) programmi comuni di ricerca;
e) misure e iniziative di cooperazione volte ad incentivare lo sviluppo alternativo, basate in particolare sulla promozione delle colture legali da parte dei piccoli produttori;
f) misure contro il commercio dei precursori e dei prodotti di base equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali competenti;
g) misure destinate alla riduzione della fornitura di droghe illecite, basate anche su sistemi di controllo amministrativo per evitare lo sviamento dei precursori chimici, e misure di controllo degli episodi criminosi connessi.
Storico versioni
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