AccordoTitolo III

Art. 49

Cooperazione in materia di migrazione

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di migrazione 1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento di tale cooperazione, le Parti organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e i flussi di rifugiati. La questione della migrazione dovrebbe essere inserita nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti. 2. La cooperazione permetterà di riconoscere che la migrazione è un problema, per risolvere il quale è necessario valutare e discutere approcci diversi, conformemente alle legislazioni internazionali, comunitarie e nazionali in vigore in materia. La cooperazione affronterà in particolare i seguenti aspetti: a) le cause di fondo della migrazione; b) lo sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement"; c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione per tutti gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni in vigore in materia di diritti umani dei migranti; d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale. Nell'ambito della cooperazione verranno inoltre affrontate le questioni dell'introduzione illegale di migranti e della tratta di esseri umani e verranno esaminate le modalità di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta; e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; f) l'ambito dei visti, affrontando in particolare aspetti di interesse reciproco; g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, le attrezzature, tenendo in considerazione il possibile duplice utilizzo di tali attrezzature. 3. Nell'ambito della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigranti illegali. A questo scopo: - ciascun paese dell'America centrale riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e - ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese dell'America centrale, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo. Le Parti decidono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi centroamericani in materia di riammissione. Tale accordo riguarderà inoltre la questione della riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. A tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunità, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese dell'America centrale.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-49

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Cooperazione in materia di migrazione (Art. 49 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo