AccordoTitolo IV

Art. 51

Strumenti

In vigore dal 6 apr 2006
Strumenti 1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione risorse, anche finanziarie, appropriate, nei limiti delle proprie capacità e attraverso i rispettivi canali. A tale proposito, le Parti approveranno, nella misura del possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorità, tenendo conto dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani. 2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in America centrale, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonché delle leggi e delle normative delle Parti. 3. I paesi dell'America centrale concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi dell'America centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo