Accordo›Titolo III
Art. 50
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
Le Parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:
a) nell'ambito dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
b) con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione
internazionale e nazionale; e
c) con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche da un punto di vista tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-50