AccordoTitolo III

Art. 48

Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa 1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e del traffico di droga in particolare. 2. Tale cooperazione comprenderà assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo funzionamento di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione consentirà scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro analoghe a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task force "Azione finanziaria"(FATF) e le Nazioni unite. Si incoraggerà la cooperazione a livello regionale.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-48

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