AccordoTitolo III

Art. 44

Cooperazione in materia delle questioni di genere

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia delle questioni di genere Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuirà a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria e le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuirà inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie per esercitare pienamente i loro diritti fondamentali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo