Art. 44 · Cooperazione in materia delle questioni di genere
AccordoTitolo III

Art. 44

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Cooperazione in materia delle questioni di genere

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia delle questioni di genere Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuirà a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria e le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuirà inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie per esercitare pienamente i loro diritti fondamentali.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-44