Art. 28 · Cooperazione in materia di audiovisivi
AccordoTitolo III

Art. 28

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Cooperazione in materia di audiovisivi

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di audiovisivi Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, in generale grazie a iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attività di sviluppo, produzione e distribuzione di audiovisivi, anche negli ambiti educativo e culturale. La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e dei pertinenti accordi internazionali.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-28