Art. 24 · Cooperazione nel settore minerario
AccordoTitolo III

Art. 24

24 / 60

Cooperazione nel settore minerario

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore minerario Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguarderà soprattutto: a) la promozione della partecipazione delle imprese delle Parti alla prospezione, allo sfruttamento e all'utilizzo sostenibile delle risorse minerarie in conformità con la propria legislazione; b) la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario; c) la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico; d) lo sviluppo di misure volte a promuovere gli investimenti nel settore, conformemente alla legislazione vigente in ciascuno dei paesi dell'America centrale e nell'Unione europea e nei suoi Stati membri; e) l'elaborazione di misure volte a promuovere l'integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-24