Accordo›Titolo III
Art. 14
Cooperazione nel settore dei servizi
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dei servizi
1. Le Parti decidono di potenziare la cooperazione nel settore dei servizi, conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), per adeguarsi al crescente ruolo svolto dai servizi nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie.
L'intensificazione della cooperazione sarà volta al miglioramento della competitività del settore dei servizi centroamericani in un quadro di sviluppo sostenibile.
2. Le parti individueranno i settori dei servizi sui quali sarà incentrata la cooperazione. Le iniziative riguarderanno, tra le altre cose, le norme vigenti, in particolare le legislazioni nazionali, e l'accesso ai capitali e alla tecnologia.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-14