AccordoTitolo III

Art. 13

Cooperazione commerciale

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione commerciale 1. Le Parti concordano che la cooperazione commerciale promuoverà l'integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale e la maggiore promozione possibile, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, dello sviluppo e della diversificazione del commercio intraregionale e del commercio con l'Unione europea. 2. Le Parti decidono di attuare un programma integrato di cooperazione commerciale allo scopo sfruttare nel modo migliore le opportunità offerte dagli scambi, allargando la base produttiva che beneficerà di tali scambi, sviluppando i meccanismi che permettono di far fronte alle sfide rappresentate dalla concorrenza nel quadro di un mercato più grande, e creando abilità, strumenti e tecniche che permettano di accedere rapidamente a tutti i benefici generati dagli scambi. 3. Per attuare il programma di cooperazione e per sfruttare al massimo le opportunità offerte dai negoziati e dagli accordi commerciali a livello regionale bilaterale e multilaterale, le Parti decidono di stimolare il potenziamento delle capacità tecniche regionali.
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Cooperazione commerciale (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo