Accordo›Titolo III
Art. 11
Cooperazione in materia di integrazione regionale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di integrazione regionale
1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella regione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune.
2. La cooperazione sosterrà lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni nella regione dell'America centrale e promuoverà una collaborazione più stretta tra tali istituzioni.
3. Essa è inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, solo ed esclusivamente nella misura in cui ciò rientri nel campo d'azione degli strumenti dell'integrazione centroamericana e sia concordato dalle Parti, comprese le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonché il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica.
4. Più specificamente, la cooperazione potrà comprendere, per esempio attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale:
a) la fornitura di assistenza per il rafforzamento dei processi di consolidamento e di attuazione di un'unione doganale centroamericana effettivamente funzionante;
b) la fornitura di assistenza per la riduzione e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
c) la cooperazione nel processo di semplificazione, modernizzazione, armonizzazione e integrazione dei regimi doganali e di transito e la fornitura di assistenza a livello di legislazione, normative e
formazione professionale; e
d) la fornitura di assistenza per l'approfondimento dei processi di consolidamento e attuazione di un mercato comune intraregionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-11