Accordo›Titolo III
Art. 7
Metodologia
In vigore dal 6 apr 2006
Metodologia
Le Parti concordano che la cooperazione prenderà la forma di assistenza tecnica e finanziaria, studi, azioni di formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca e qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione, conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano tale cooperazione. Tutti gli organismi che partecipano alla cooperazione dovranno garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-7