Accordo›Titolo II
Art. 5
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
Nella misura del possibile, le Parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate e coopereranno nel settore della politica estera e di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-5