Art. 5 · Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
AccordoTitolo II

Art. 5

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Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza Nella misura del possibile, le Parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate e coopereranno nel settore della politica estera e di sicurezza.
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