AccordoTitolo III

Art. 9

Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace che incoraggi il dialogo tra le nazioni democratiche rispetto alle sfide contemporanee, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti, la restaurazione della pace e la giustizia in un contesto di tutela dei diritti umani. Tale politica si baserà sul principio dell'impegno e della responsabilità dei contraenti e si concentrerà soprattutto sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali. Per prevenire i conflitti, e in caso di necessità, essa sarà volta a garantire pari opportunità politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della società, a potenziare la legittimità democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere lo sviluppo di una società civile attiva e organizzata, in particolare basandosi sulle istituzioni regionali esistenti. 2. Le attività di cooperazione possono comprendere, se opportuno e tra le altre cose, il sostegno ai processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione, alle iniziative volte ad aiutare i bambini, le donne e gli anziani e ai progetti di lotta contro le mine antiuomo. 3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica, istituzionale e a livello di pubblica sicurezza, nonché il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.
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