Accordo›Titolo III
Art. 15
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione di informazioni, di attività culturali e creative e attività economiche correlate, nonché dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici nei settori individuati dalle Parti. La cooperazione sarà volta al miglioramento delle norme, dei regolamenti e delle politiche, in un'ottica di innalzamento dei livelli di protezione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente ai più elevati standard internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-15