Accordo

Art. 27

Sicurezza sociale

In vigore dal 31 mar 2006
Sicurezza sociale A partire dalla data in cui la Corte istituisce un sistema di sicurezza sociale, le persone di cui agli saranno esenti da tutti i contributi obbligatori da versare ai sistemi di sicurezza sociale nazionale per i servizi resi alla Corte.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-27

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Sicurezza sociale (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo