Accordo
Art. 30
Visti
In vigore dal 31 mar 2006
Visti
Le richieste di visti o i permessi di entrata uscita, qualora necessari, presentate da tutte le persone che sono in possesso di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla Corte, nonché dalle persone di cui agli articoli da 18 a 22 del presente Accordo, munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante che viaggiano per conto della Corte, saranno trattate dagli Stati Parte quanto più celermente possibile e i visti saranno concessi gratuitamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-30