Accordo
Art. 26
Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli da 15 a 22
In vigore dal 31 mar 2006
Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli da 15 a 22
1. I privilegi e le immunità previsti agli articoli da 15 a 22 del presente Accordo vengono concessi nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e non a beneficio personale dei singoli stessi. A tali privilegi e immunità si può rinunciare in conformità con l'articolo 48, paragrafo 5, dello Statuto e con le disposizioni del presente articolo, e la rinuncia è obbligatoria in ogni singolo caso in cui essi impedirebbero il corso della giustizia e ad essi si possa rinunciare senza pregiudicare le finalità per le quali sono stati accordati.
2. Possono rinunciare a privilegi e immunità:
a) nel caso di un giudice o del Procuratore, la maggioranza assoluta dei giudici;
b) nel caso del Cancelliere, la Presidenza;
c) nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell'Ufficio del Procuratore, il Procuratore;
d) nel caso del Vice Cancelliere e del personale della Cancelleria, il Cancelliere;
e) nel caso del personale di cui all', l'organo della Corte che assume tale personale;
f) nel caso dell'avvocato e delle persone che assistono l'avvocato difensore, la Presidenza;
g) nel caso dei testimoni e delle vittime, la Presidenza;
h) nel caso degli esperti, il capo dell'organo della Corte che nomina gli esperti;
i) nel caso delle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, la Presidenza.
Storico versioni
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