Accordo
Art. 29
Lasciapassare
In vigore dal 31 mar 2006
Lasciapassare
Gli Stati Parte riconosceranno ed accetteranno i lasciapassare o i titoli di viaggio delle Nazioni Unite rilasciati dalla Corte ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori, al Cancelliere, al Vice Cancelliere, al personale dell'Ufficio del Procuratore e al personale della Cancelleria come titoli di viaggio validi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-29