Accordo

Art. 29

Lasciapassare

In vigore dal 31 mar 2006
Lasciapassare Gli Stati Parte riconosceranno ed accetteranno i lasciapassare o i titoli di viaggio delle Nazioni Unite rilasciati dalla Corte ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori, al Cancelliere, al Vice Cancelliere, al personale dell'Ufficio del Procuratore e al personale della Cancelleria come titoli di viaggio validi.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-29

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