Accordo
Art. 25
Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli 13 e 14
In vigore dal 31 mar 2006
Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli
I privilegi e le immunità previsti agli del presente Accordo sono accordati ai rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative non a beneficio personale dei singoli stessi, ma al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle funzioni da essi svolte in relazione ai lavori dell'Assemblea, dei suoi organi sussidiari e della Corte. Di conseguenza, gli Stati Parte non solo hanno il diritto, ma anche il dovere di rinunciare ai privilegi ed alle immunità dei loro rappresentanti in ogni caso in cui, a parere di quegli Stati, essi ostacolerebbero il corso della giustizia e ad essi si possa rinunciare senza pregiudicare le finalità per le quali sono stati accordati privilegi e immunità.
Agli Stati che non sono parte al presente Accordo ed alle organizzazioni intergovernative vengono concessi i privilegi e le immunità previsti agli del presente Accordo con l'intesa che assumano lo stesso obbligo relativamente alla rinuncia.
Storico versioni
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