Accordo

Art. 13

Rappresentanti di Stati partecipanti all'Assemblea e suoi organi sussidiari e rappresentati di organizzazioni intergovernative

In vigore dal 31 mar 2006
Rappresentanti di Stati partecipanti all'Assemblea e suoi organi sussidiari e rappresentati di organizzazioni intergovernative 1. I rappresentanti degli Stati Parte allo Statuto che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, i rappresentanti di altri Stati che possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari in qualità di osservatori, in conformità con l'Articolo 112, paragrafo 1, dello Statuto, ed i rappresentanti di Stati ed organizzazioni intergovernative invitati alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per o dal luogo della riunione, godranno dei seguenti privilegi e immunità: a) immunità da arresto o detenzione personale; b) immunità da procedimenti legali di qualsiasi genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunità continuerà ad essere accordata anche se le persone interessate possano aver cessato di esercitare le loro funzioni di rappresentanti; c) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti in qualunque forma; d) diritto di usare codici o cifra, di ricevere pratiche e documenti o corrispondenza tramite corriere o in valige sigillate e di ricevere ed inviare comunicazioni in formato elettronico; e) esenzione da restrizioni in materia di immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi di servizio nazionale nello Stato Parte che stanno visitando o attraverso il quale transitano nell'esercizio delle loro funzioni; f) degli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie accordati ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; g) delle stesse immunità ed facilitazioni relative al bagaglio personale accordate agli inviati diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna; h) della stessa protezione e delle stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna; i) di altri privilegi, immunità e facilitazioni, non contrastanti con quanto sopra, di cui godono gli agenti diplomatici, ma non del diritto di chiedere l'esenzione dai dazi doganali sui beni importati (che non fanno parte del bagaglio personale), ovvero da accise o imposte sulle vendite. 2. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti di cui al paragrafo 1, che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, si trovano in uno Stato Parte per espletare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai rapporti fra un rappresentante e le autorità dello Stato Parte di cui egli è cittadino o dello Stato Parte o organizzazione intergovernativa di cui egli è o è stato un rappresentante.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-13

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