Accordo
Art. 23
Cittadini e residenti permanenti
In vigore dal 31 mar 2006
Cittadini e residenti permanenti
Al momento della firma, della ratifica, accettazione, approvazione o accessione, ogni Stato può dichiarare che:
(a) fermo restando il paragrafo 6 dell' e il paragrafo 1 (d) dell', le persone di cui agli nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti godranno solo dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi alla Corte:
(i) immunità da arresto e detenzione personale;
(ii) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte, ovvero durante la loro comparsa o testimonianza; tale immunità continuerà ad essere concessa anche dopo che le loro funzioni per la Corte, ovvero la loro comparsa o testimonianza saranno terminate;
(iii) inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi ad essa;
(iv) ai fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di cui all', con il loro avvocato in relazione alla testimonianza, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma.
(b) Le persone di cui agli , nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, godranno solo dei seguenti privilegi e immunità nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte:
(i) immunità da arresto e detenzione personale;
(ii) immunità da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continuerà ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-23