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Art. 16
Vice Cancelliere, personale dell'Ufficio del Procuratore e personale della Cancelleria
In vigore dal 31 mar 2006
Vice Cancelliere, personale dell'Ufficio del Procuratore e personale della Cancelleria
1. Il Vice Cancelliere, il personale dell'Ufficio del Procuratore e il personale della Cancelleria godranno dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni necessarie per svolgere indipendentemente le loro funzioni. Sarà concessa loro:
a) l'immunità da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
b) l'immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sarà terminato;
c) l'inviolabilità per tutte le pratiche e i documenti ufficiali, in qualsiasi forma e materiale;
d) l'esenzione da tassazione su stipendi, emolumenti e indennità ad essi corrisposte dalla Corte, Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennità ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti;
e) l'esenzione dagli obblighi di servizio nazionale;
f) insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare, l'esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri;
g) l'esenzione dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui non sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contiene articoli la cui importazione o esportazione sono vietate dalla legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un'ispezione in presenza del funzionario in questione;
h) gli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai funzionari di rango equiparabile delle rappresentanze diplomatiche con sede nello Stato Parte interessato;
i) insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare, le stesse facilitazioni per il rimpatrio concesse in tempo di crisi internazionale agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna;
j) il diritto di importare in esenzione da dazi e imposte, ad esclusione dei pagamenti per i servizi, il mobilio e i loro effetti al momento dell'assunzione del primo incarico nello Stato Parte in questione, e di riesportarli nel loro paese di residenza permanente in esenzione da dazi e imposte.
2. Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dalle imposte sui redditi le pensioni o le annualità corrisposte agli ex Vice Cancellieri, ai membri del personale dell'Ufficio del Procuratore, ai membri del personale della Cancelleria ed ai loro familiari a carico.
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