Accordo
Art. 17
Personale assunto localmente e non altrimenti incluso nel presente Accordo
In vigore dal 31 mar 2006
Personale assunto localmente e non altrimenti incluso nel presente Accordo
Al Personale assunto localmente dalla Corte e non altrimenti incluso nel presente Accordo sarà concessa l'immunità da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale per la Corte. Tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sarà terminato per le attività svolte per conto della Corte. Durante l'incarico, saranno inoltre concesse loro le facilitazioni necessarie per poter svolgere indipendentemente le loro funzioni per la Corte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-17