Accordo
Art. 21
Esperti
In vigore dal 31 mar 2006
Esperti
1. Agli esperti che espletano le loro funzioni per la Corte saranno concessi i seguenti privilegi, immunità e facilitazioni nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in relazione alle loro funzioni, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunità da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
b) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte; tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo che le loro funzioni saranno cessate;
c) inviolabilità di pratiche e documenti ufficiali, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte;
d) ai fini delle comunicazioni con la Corte, il diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in relazione alle loro funzioni per la Corte in qualsiasi forma e materiale, tramite corriere o in valige sigillate;
e) esenzioni dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un'ispezione in presenza dell'esperto in questione;
f) gli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
g) le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna;
h) l'esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri in relazione alle loro funzioni, come specificato nel documento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli esperti che godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno muniti dalla Corte di un documento attestante che stanno espletando le loro funzioni per la Corte, e in cui si specifichi la durata delle loro funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-21