Accordo
Art. 19
Testimoni
In vigore dal 31 mar 2006
Testimoni
1. I testimoni godranno dei seguenti privilegi, immunità e facilitazioni nella misura in cui ciò sia necessario per comparire dinanzi alla Corte per rendere testimonianza, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunità da arresto o detenzione personale;
b) fatto salvo il successivo comma (d), immunità dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
c) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la deposizione; tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo che siano comparsi ed abbiano reso testimonianza dinanzi alla Corte;
d) inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi alla loro testimonianza;
e) ai fini delle comunicazioni con la Corte e con l'avvocato in relazione alla loro deposizione, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in qualsiasi forma;
f) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri per i viaggi effettuati ai fini della deposizione;
g) delle stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.
2. I testimoni che godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta dalla Corte e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-19