Accordo
Art. 20
Vittime
In vigore dal 31 mar 2006
Vittime
1. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova godranno dei seguenti privilegi, immunità e facilitazioni nella misura in cui ciò sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunità da arresto o detenzione personale;
b) immunità dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
c) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte;
d) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte.
2. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova e che godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante la loro partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifichi la durata di tale partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-20