Accordo

Art. 12

Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede

In vigore dal 31 mar 2006
Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede Nel caso in cui la Corte, in conformità con l', paragrafo 3 dello Statuto, ritenga auspicabile riunirsi in una località diversa dalla sua sede de L'Aia, Paesi Bassi, la Corte può concludere con lo Stato interessato un'intesa relativa alla messa a disposizione di strutture adeguate per l'esercizio delle sue funzioni.
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Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo