Accordo

Art. 10

Fondi e libertà da restrizioni valutarie

In vigore dal 31 mar 2006
Fondi e libertà da restrizioni valutarie 1. Senza limitazioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attività la Corte: a) potrà detenere fondi, valuta di qualsiasi genere o oro e gestire conti in qualsiasi valuta; b) sarà libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un paese all'altro, ovvero all'interno di qualsiasi paese, e di convertire qualunque valuta di sua proprietà in qualsiasi altra valuta; c) potrà ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convert ire o trattare in altro modo obbligazioni ed altri titoli finanziari; d) godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio per le sue transazioni finanziarie. 2. Nell'esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte terrà in debito conto le dichiarazioni rese da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga che si possa dare effetto a tali dichiarazioni senza ledere gli interessi della Corte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fondi e libertà da restrizioni valutarie (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo