Art. 10 · Fondi e libertà da restrizioni valutarie
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Art. 10

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Fondi e libertà da restrizioni valutarie

In vigore dal 31 mar 2006
Fondi e libertà da restrizioni valutarie 1. Senza limitazioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attività la Corte: a) potrà detenere fondi, valuta di qualsiasi genere o oro e gestire conti in qualsiasi valuta; b) sarà libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un paese all'altro, ovvero all'interno di qualsiasi paese, e di convertire qualunque valuta di sua proprietà in qualsiasi altra valuta; c) potrà ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convert ire o trattare in altro modo obbligazioni ed altri titoli finanziari; d) godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio per le sue transazioni finanziarie. 2. Nell'esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte terrà in debito conto le dichiarazioni rese da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga che si possa dare effetto a tali dichiarazioni senza ledere gli interessi della Corte.
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