Accordo

Art. 11

Facilitazioni in materia di comunicazioni

In vigore dal 31 mar 2006
Facilitazioni in materia di comunicazioni 1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a tutte le organizzazioni intergovernative o rappresentanze diplomatiche in materia di priorità, tariffe e imposte applicabili alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza. 2. Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non sarà applicata alcuna censura. 3. La Corte potrà usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, ed avrà diritto di usare codici o cifra per le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte saranno inviolabili. 4. La Corte avrà diritto di inviare e ricevere corrispondenza ed altri materiali o comunicazioni tramite corriere o in valige sigillate, che godranno degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni dei corrieri e delle valige diplomatiche. 5. La Corte avrà diritto di gestire impianti radio ed altri impianti di telecomunicazione su qualsiasi frequenza ad essa assegnata dagli Stati Parte in conformità con le loro procedure nazionali. Gli Stati Parte si adopereranno per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta, nella misura del possibile.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-11

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Facilitazioni in materia di comunicazioni (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo