Accordo

Art. 3

Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte

In vigore dal 31 mar 2006
Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte Nel territorio di ciascuno Stato Parte la Corte godrà dei privilegi e delle immunità necessarie per conseguire i suoi obiettivi.
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Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo