Accordo

Art. 2

Status giuridico e personalità giuridica della Corte

In vigore dal 31 mar 2006
Status giuridico e personalità giuridica della Corte La Corte godrà di personalità giuridica internazionale e della capacità giuridica che potrà essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi. In particolare, avrà la capacità di stipulare contratti, acquistare e liquidare beni mobili e immobili e partecipare a procedimenti legali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo