Accordo
Art. 2
Status giuridico e personalità giuridica della Corte
In vigore dal 31 mar 2006
Status giuridico e personalità giuridica della Corte
La Corte godrà di personalità giuridica internazionale e della capacità giuridica che potrà essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi. In particolare, avrà la capacità di stipulare contratti, acquistare e liquidare beni mobili e immobili e partecipare a procedimenti legali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-2