Accordo
Art. 1
Impiego dei termini
In vigore dal 31 mar 2006
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ
DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Gli Stati Parte al presente Accordo,
Premesso che lo Statuto della Corte penale internazionale di Roma, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite, ha istituito la Corte penale internazionale, che ha il potere di esercitare la propria giurisdizione sulle persone per i reati più gravi di interesse internazionale;
Premesso che l' dello Statuto di Roma prevede che la Corte penale internazionale godrà di personalità giuridica internazionale e della capacità giuridica che potrà essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi;
Premesso che l'articolo 48 dello Statuto di Roma prevede che la Corte penale internazionale godrà, nel territorio di ciascuno Stato Parte allo Statuto di Roma, dei privilegi e delle immunità necessarie per conseguire i suoi obiettivi;
Hanno concordato quanto segue:
Impiego dei termini
Ai fini del presente Accordo:
(a) "Lo Statuto" indica lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'Istituzione di una Corte penale internazionale;
(b) "La Corte" indica la Corte penale internazionale istituita dallo Statuto;
(c) "Stati Parte" indica gli Stati Parte al presente Accordo;
(d) "Rappresentanti degli Stati Parte" indica tutti i delegati, i vice delegati, i consulenti, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
(e) "Assemblea" indica l'Assemblea degli Stati Parte allo Statuto;
(f) "Giudici" indica i giudici della Corte;
(g) "La Presidenza" indica l'organo composto dal Presidente e dal Primo e Secondo Vice Presidente della Corte;
(h) "Procuratore" indica il Procuratore eletto dall'Assemblea in conformità con l'articolo 42, paragrafo 4, dello Statuto;
(i) "Vice Procuratori" indica i Vice Procuratori eletti dall'Assemblea in conformità con l'articolo 42, paragrafo 4 dello Statuto;
(j) "Cancelliere" indica il Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto;
(k) "Vice Cancelliere" indica il Vice Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto;
(l) "Avvocato" indica l'avvocato difensore ed i rappresentanti legali delle vittime;
(m) "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;
(n) "Rappresentanti delle organizzazioni intergovernative" indica i responsabili esecutivi delle organizzazioni intergovernative, compresi i funzionari che agiscono per loro conto;
(o) "Convenzione di Vienna" indica la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961;
(p) "Regole di procedura e prova" indica le Regole di procedura e prova adottate in conformità con l'articolo 51 dello Statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-1