Accordo
Art. 6
Immunità della Corte, delle sue proprietà, dei suoi fondi e dei suoi beni
In vigore dal 31 mar 2006
Immunità della Corte, delle sue proprietà, dei suoi fondi e dei suoi beni
1. La Corte, le sue proprietà, i suoi fondi ed i suoi beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualunque forma di processo legale, ad eccezione di ogni singolo caso in cui la Corte abbia esplicitamente rinunciato alla propria immunità. Resta tuttavia inteso che la rinuncia all'immunità non sarà applicata a nessun provvedimento esecutivo.
2. Le proprietà, i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di interferenza esercitata con provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi.
3. Nella misura necessaria a svolgere le funzioni della Corte, le proprietà, i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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