Accordo

Art. 8

Esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni

In vigore dal 31 mar 2006
Esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni 1. La Corte, i suoi beni, i suoi redditi e le altre proprietà, le sue operazioni e transazioni saranno esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l'altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonché le imposte dirette applicate da autorità locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiederà l'esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilità pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantità dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati. 2. La Corte sarà esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull'entrata delle importazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni ed alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni. 3. I beni importati o acquistati in esenzione non saranno venduti o altrimenti liquidati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni concordate con le autorità competenti dello Stato Parte in questione.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-8

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