Accordo
Art. 7
Inviolabilità di archivi e documenti
In vigore dal 31 mar 2006
Inviolabilità di archivi e documenti
Gli archivi della Corte, tutte le pratiche e i documenti in qualsiasi forma, nonché i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da essa tenuti, o di sua proprietà, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili. La sospensione o l'assenza di tale inviolabilità non pregiudicheranno le misure protettive che la Corte può ordinare, in conformità con lo Statuto e le Regole di procedura e prova, nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-7