Accordo
Art. 9
Rimborso di dazi e/o imposte
In vigore dal 31 mar 2006
Rimborso di dazi e/o imposte
1. Di norma, la Corte non chiederà l'esenzione da dazi e/o imposte comprese nel prezzo dei beni mobili e immobili e dalle imposte versate per servizi resi. Ciò nonostante, quando la Corte, per uso ufficiale, effettuerà acquisti ingenti di proprietà e beni o servizi su cui sono applicati o applicabili dazi e/o imposte identificabili, gli Stati Parte stipuleranno adeguate intese amministrative per l'esenzione da tali tariffe o per il rimborso dell'importo del dazio e/o dell'imposta versata.
2. I beni acquistati in esenzione o con rimborso non saranno venduti o altrimenti liquidati, se non in conformità con le condizioni enunciate dallo Stato Parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso. Non saranno concesse esenzioni o rimborsi per oneri su servizi di pubblica utilità erogati alla Corte.
Storico versioni
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