Art. 3 · Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte
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Art. 3

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Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte

In vigore dal 31 mar 2006
Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte Nel territorio di ciascuno Stato Parte la Corte godrà dei privilegi e delle immunità necessarie per conseguire i suoi obiettivi.
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