Accordo
Art. 28
Notifica
In vigore dal 31 mar 2006
Notifica
Il Cancelliere comunicherà periodicamente a tutti gli Stati Parte le categorie e i nomi dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancelliere, del personale dell'Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati, a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere comunicherà altresì a tutti gli Stati Parte le informazioni riguardanti le modifiche di status di dette persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-28