Accordo
Art. 31
Composizione delle controversie con stati terzi
In vigore dal 31 mar 2006
Composizione delle controversie con stati terzi
La Corte, fermi restando i poteri e le responsabilità dell'Assemblea di cui allo Statuto, elaborerà disposizioni relative a modalità adeguate di composizione di:
(a) controversie derivanti da contratti o altre controversie di diritto privato di cui la Corte è una parte;
(b) controversie che coinvolgono persone di cui al presente Accordo che, in virtù della loro posizione o mansione ufficiale in relazione alla Corte, godono di immunità, nel caso in cui ad essa non sia stata fatta rinuncia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-31