Accordo

Art. 31

Composizione delle controversie con stati terzi

In vigore dal 31 mar 2006
Composizione delle controversie con stati terzi La Corte, fermi restando i poteri e le responsabilità dell'Assemblea di cui allo Statuto, elaborerà disposizioni relative a modalità adeguate di composizione di: (a) controversie derivanti da contratti o altre controversie di diritto privato di cui la Corte è una parte; (b) controversie che coinvolgono persone di cui al presente Accordo che, in virtù della loro posizione o mansione ufficiale in relazione alla Corte, godono di immunità, nel caso in cui ad essa non sia stata fatta rinuncia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo