Accordo
Art. 35
Entrata in vigore
In vigore dal 31 mar 2006
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso Segretario Generale.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Accordo o vi accede dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, l'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso il Segretario Generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-35