Accordo
Art. 37
Denuncia
In vigore dal 31 mar 2006
Denuncia
1. Uno Stato Parte, tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale, può denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica, tranne nel caso in cui nella notifica non sia specificata una data successiva.
2. La denuncia non inciderà in alcun modo sul dovere di ogni Stato Parte di ottemperare ad ogni obbligo contenuto nel presente Accordo, a cui sarebbe soggetto ai sensi del diritto internazionale indipendentemente dal presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-37