Accordo

Art. 32

Soluzione di divergenze di interpretazione o applicazione del presente Accordo

In vigore dal 31 mar 2006
Soluzione di divergenze di interpretazione o applicazione del presente Accordo 1. Tutte le divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo fra due o più Stati Parte, ovvero fra la Corte e uno Stato Parte saranno risolte tramite consultazione, negoziato o altre modalità di composizione concordate 2. Qualora la divergenza non venga risolta in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo entro i tre mesi successivi alla richiesta scritta di una delle parti alla divergenza, essa sarà deferita, su richiesta di una delle due parti, ad un tribunale arbitrale, in base alla procedura enunciata nei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo. 3 Il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri: un membro sarà scelto da ciascuna parte alla divergenza ed il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, sarà scelto dagli altri due membri. Qualora una delle due parti non abbia nominato un membro del tribunale trascorsi due mesi dalla nomina di un membro dell'altra parte, quest'ultima può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alla nomina. Qualora i primi due membri non concordino sulla nomina del presidente del tribunale entro due mesi dalla loro nomina, una delle parti può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a scegliere il presidente. 4. Tranne nel caso in cui le parti alla divergenza non concordino diversamente, il tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure e le spese saranno a carico delle parti, in base alla valutazione del tribunale. 5. Il tribunale arbitrale, che deciderà a maggioranza dei voti, perverrà ad una decisione sulla divergenza in base alle disposizioni del presente Accordo ed alle norme di diritto internazionale applicabili. La decisione del tribunale arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti alla divergenza. 6. La decisione del tribunale arbitrale sarà comunicata alle parti alla divergenza, al Cancelliere e al Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-32

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