Art. 27 · Sicurezza sociale
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Art. 27

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Sicurezza sociale

In vigore dal 31 mar 2006
Sicurezza sociale A partire dalla data in cui la Corte istituisce un sistema di sicurezza sociale, le persone di cui agli saranno esenti da tutti i contributi obbligatori da versare ai sistemi di sicurezza sociale nazionale per i servizi resi alla Corte.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-27